In caso di trasferimenti di aziende nell’ambito di procedure non esclusivamente liquidative e che mirano a favorire la prosecuzione dell’attività di impresa non è possibile derogare al diritto soggettivo del dipendente al passaggio alle dipendenze della cessionaria

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 1 giugno 2020, n. 10414

Trasferimento d’azienda – Art. 2112 c.c. – Accordi sindacali in deroga – Passaggio parziale dei lavoratori alla cessionaria

La Corte di Cassazione, decidendo in merito ad un trasferimento d’azienda nell’ambito del trasporto aereo – nello specifico posto in essere da una società della quale era stato accertato lo stato di crisi – sulla base delle indicazioni ermeneutiche della Corte di Giustizia, e nel rispetto del principio di interpretazione conforme al diritto dell’Unione con riferimento alla Direttiva 2001/23 relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, pronunciandosi in funzione nomofilattica ex art. 384 comma 1 ha enunciato il seguente principio di diritto:
“In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi della L. 12 agosto 1977, n. 675, art. 2, comma 5, lett C), ovvero per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell’attività, ai sensi del D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, l’accordo sindacale di cui alla L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, comma 4-bis, inserito dal D.L. n. 135 del 2009, conv. in L. n. 166 del 2009, può prevedere deroghe all’art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario”.

(conformi le sentenze 10415 del 1.06.2020 e 17198 del 17.08.2020)

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