I fatti costituenti reato compiuti al di fuori del rapporto di lavoro possono costituire giusta causa di licenziamento

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 10 febbraio 2020, n. 3076

Rapporto di lavoro subordinato – Fatti extralavorativi costituenti reato – Giusta causa di licenziamento

Massima

In caso di condotta extralavorativa costituente reato, accertato successivamente con sentenza passata in giudicato, rilevante sul rapporto di lavoro a prescindere da apposite previsioni in tal senso del contratto collettivo e commesso quando il rapporto di lavoro non era ancora in essere, la verifica sul carattere di illiceità non deve essere rapportata alla responsabilità disciplinare, non configurandosi un obbligo di diligenza e/o di fedeltà ex art. 2104 e 2105 cc, ma deve essere parametrata alla rilevanza giuridica che il comportamento del soggetto può rivestire, con riguardo al “disvalore sociale oggettivo del fatto commesso nel contesto del mondo dell’azienda”, in virtù di una non perfetta sovrapponibilità tra sistema penale e sistema disciplinare (stante la autonomia tra i due giudizi), onde evitare la conseguenza che ogni condotta, comunque accertata come reato, sarebbe illecita e, quindi, idonea a giustificare un licenziamento.

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