È illegittimo il licenziamento della lavoratrice madre intimato per l’assenza dal lavoro dovuta alla necessità di assistere la figlia durante la sospensione delle lezioni nel periodo emergenziale Covid

Tribunale di Trento, Giudice del Lavoro, sentenza 08 settembre 2020

Rapporto di lavoro subordinato – Lavoratrice madre – Assenza dal lavoro per assistere la figlia durante la sospensione delle lezioni nel periodo emergenziale Covid – Condotta del datore di lavoro contraria a buona fede – Illegittimità del licenziamento per insussistenza giuridica del fatto.

Una lavoratrice – madre di una bambina di nove anni ed unica convivente con la stessa – era stata licenziata per giusta causa a fronte di assenze dal lavoro, ritenute ingiustificate per il mancato rinnovo della richiesta di fruire del congedo parentale previsto dalla normativa per l’emergenza Covid.

Il Giudice del lavoro di Trento ritiene che la condotta posta in essere dal datore di lavoro sia contraria a buona fede. Infatti, dalla richiesta iniziale della lavoratrice emergeva già l’impossibilità di lavorare per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche per poter assistere la figlia minorenne. La prestazione di lavoro, secondo il Tribunale, è quindi da considerare inesigibile da parte del datore di lavoro e di conseguenza non può costituire oggetto di contestazione.

Stante quanto sopra, il Giudice del lavoro di Trento annulla il licenziamento per insussistenza giuridica del fatto.

Contattaci

Se desideri ricevere una consulenza ed essere contattato, compila il modulo sottostante.

    Dichiaro di aver preso visione della Privacy policy di ITS LAW